| - L.R. 07 Dicembre 1990, n. 87
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- Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.
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- Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 34 del 15 Dicembre 1990
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- Titolo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
- Titolo II - ESERCIZIO DELLA PESCA
- Titolo III - GESTIONE E TUTELA DELLE ACQUE NOVELLAME - RIPOPOLAMENTI ITTICI
- Titolo IV - ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA
- Titolo V - GARE DI PESCA SPORTIVA, LAGHETTI SPORTIVI E PISCICOLTURE ALL'INTERNO DI PROPRIETÀ PRIVATA
- Titolo VI - CONCESSIONI A SCOPO DI PISCICOLTURA
- Titolo VII - VIGILANZA E SANZIONI
- Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI FINANZIARIE E TRANSITORIE
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- Titolo I
- PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
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- Art. 1 (Finalità)
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- 1. Con la presente legge la Regione Lazio, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione e delle attività ad essa connesse, secondo i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico nonché di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di garantire anche lo sviluppo delle attività ittiche e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti.
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- 2. La sfera di applicazione della presente legge comprende le acque interne del Lazio, come definite dal successivo art. 7, primo comma.
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- Art. 2 (Pesca ed acquacoltura)
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- 1. Ai fini e per gli effetti della presente legge e della normativa regionale vigente in materia, costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura: i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico.
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- 2. Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di pesci, crostacei e molluschi.
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- 3. Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli organismi viventi di cui al precedente primo comma.
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- Art. 3 (Funzioni amministrative)
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- 1. Le funzioni amministrative regionali in materia di tutela ed incremento della pesca nelle acque interne sono delegate alle amministrazioni provinciali, a tempo indeterminato in conformità con l'art. 9, lettera e) della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
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- 2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, devono conformarsi alle norme della presente legge ed alle direttive di carattere generale che la Giunta regionale detterà alla luce degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
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- 3. Restano alla competenza regionale la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore, le concessioni a scopo di piscicoltura di cui al terzo comma, dell'art. 100, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la programmazione degli interventi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, in conformità con le procedure definite con la legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento e le funzioni attinenti ai rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con la Comunità economica europea.
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- 4. Lo stabilimento ittiogenico di Roma, trasferito alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituisce la struttura tecnico-scientifica di supporto per la Regione nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, in particolare per quanto riguarda gli studi, la ricerca e la sperimentazione nel settore ittico e della tutela dell'ambiente in funzione della vita dell'ittiofauna.
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- 5. Le amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, si avvalgono della consulenza tecnico-scientifica dello stabilimento ittiogenico di Roma e, per l'ittiopatologia, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.
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- 6. In deroga a quanto disposto dalla lettera g) dell'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68 con la presente legge non viene indicato il contingente del personale regionale da comandare presso gli enti delegatari che dispongono già di strutture operative per la trattazione della materia, in virtù della situazione istituzionale esistente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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- Art. 4 (Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne)
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- 1. È istituita la commissione consultiva regionale per la pesca nella acque interne, composta da:
- 1) l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presiede;
- 2) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati;
- 3) il dirigente del settore competente in materia dell'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;
- 4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato;
- 5) un rappresentante delle comunità montane, designato dalla delegazione regionale dell'UNICEM;
- 6) il direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana o suo delegato;
- 7) un dirigente dell'Assessorato regionale all'ambiente o suo delegato (2);
- 8) il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;
- 9) tre rappresentanti regionali dei pescatori di mestiere, designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
- 10) un rappresentante regionale degli allevatori ittici designato dalle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 11) quattro rappresentanti regionali dei pescatori dilettanti
- e sportivi, dei quali due designati dalla FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) e due designati dalle altre associazioni operanti a livello regionale;
- 12) un rappresentante designato dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 13) un rappresentante designato dall'unione regionale delle bonifiche;
- 14) un rappresentante designato dalla federazione unitaria sindacale regionale;
- 15) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella Regione;
- 16) un esperto in ittiologia dell'università di Roma;
- 17) un esperto di acquacoltura dell'università della Tuscia di Viterbo;
- 18) un rappresentante dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio).
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- 2. La commissione consultiva regionale è costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca e dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.
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- 3. La commissione consultiva ha sede presso l'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca; essa è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per formulare pareri sull'attività della Regione in materia di pesca.
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- 4. Può essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
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- 5. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri ed in seconda convocazione con l'intervento di un terzo più uno dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
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- 6. Svolge le funzioni di segretario della commissione il dirigente dell'ufficio pesca regionale.
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- 7. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.
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- 8. La commissione è convocata mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
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- 9. La commissione consultiva regionale esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia di pesca e di allevamento ittico nelle acque interne, avanza proposte e suggerimenti per i programmi regionali di ripopolamento ittico, di programmi produttivi, di studi ed indagini sulle acque e sull'ittiofauna e sulla razionale gestione dei corpi idrici ai fini della conservazione delle specie acquatiche e del potenziamento del patrimonio ittico, nonché sulle modalità del coordinamento previsto dall'art. 9, lettera d), della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, da parte della Giunta regionale, delle attività svolte dalle amministrazioni provinciali nell'ambito delle deleghe ricevute.
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- 10. La commissione, inoltre, propone direttive di carattere generale sulle concessioni di acquacoltura e piscicoltura nonché per la difesa dell'integrità e della qualità delle acque ai fini della conservazione del patrimonio ittico.
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- Art. 5 (Commissioni consultive provinciali)
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- 1. Presso ogni provincia viene istituita una commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne della quale si avvale l'amministrazione provinciale, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o ad essa delegate in materia di pesca, in sostituzione della commissione provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1349.
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- 2. La commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne è nominata con provvedimento del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
- della presente legge ed è composta da:
- 1) il presidente della giunta provinciale o suo delegato che la presiede;
- 2) un esperto dell'ufficio pesca dell'amministrazione provinciale;
- 3) il dirigente del settore decentrato provinciale agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lazio o suo delegato (3);
- 4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma, o suo delegato (3);
- 5) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 6) tre rappresentanti dei pescatori di mestiere operanti nella provincia designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
- 7) due rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (FIPS) e due rappresentanti delle altre associazioni riconosciute operanti a livello regionale;
- 8) il coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
- 9) il dirigente del settore provinciale opere e lavori pubblici della Regione Lazio, o suo delegato (3);
- 10) un rappresentante designato dalla federazione sindacale unitaria provinciale;
- 11) un rappresentante designato dalle comunità montane;
- 12) un rappresentante dei produttori del settore dell'acquacoltura, ove esistano.
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- 3. Funge da segretario un funzionario provinciale nominato dalla commissione nella prima riunione su proposta del presidente della giunta provinciale.
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- 4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
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- 5. Per le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme di cui al precedente articolo.
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- 6. La commissione consultiva provinciale formula suggerimenti e pareri su tutte le iniziative dell'amministrazione provinciale volte a incrementare e favorire la pesca, i ripopolamenti, la piscicoltura, l'acquacoltura, la tutela dell'ittiofauna e la valorizzazione degli ambienti naturali, esprime pareri sui provvedimenti delle province riguardanti le limitazioni e i divieti temporanei; propone e coordina gli studi e le ricerche sulla consistenza dell'ittiofauna nelle acque pubbliche e private, formula proposte di programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore.
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- Art. 6 (Programmi)
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- 1. Sulla base degli indirizzi di carattere generale emanati dal Consiglio regionale in ossequio al dettato dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 68, e sulla base delle proposte ed i suggerimenti della commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 4, la Giunta regionale predispone, in conformità con le norme sulle procedure della programmazione di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 di intesa con le amministrazioni provinciali, programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto altresì delle iniziative proposte da comunità montane e comuni nonché da altri operatori pubblici e privati.
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- 2. Entro due anni dalla data di entrata i vigore della presente legge la Giunta regionale, tenendo conto delle proposte e delle iniziative delle amministrazioni provinciali predisporrà la carta ittica regionale ed un piano di settore per la pesca e l'acquacoltura.
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- 3. La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attività programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge.
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- 4. La Regione e le province, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di pesca, possono avvalersi della collaborazione di istituti ed enti pubblici e privati che svolgono la propria attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura prescelti con motivato provvedimento per la particolare competenza in materia, sempreché non sia possibile provvedere in via prioritaria a mezzo dello stabilimento ittiogenico e/o dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.
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- Titolo II
- ESERCIZIO DELLA PESCA
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- Art. 7 (Classificazioni delle acque)
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- 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerata pesca nelle acque interne quella esercitata nelle acque fluviali e lacuali pubbliche e private comunicanti con quelle pubbliche del territorio della Regione Lazio, poste all'interno della linea congiungente i punti foranei esterni delle foci o degli altri sbocchi in mare.
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- 2. Rientrano nelle acque interne gli stagni e i bacini di acqua salsa o salmastra.
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- 3. Agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Lazio sono classificate in acque principali, quelle che per la loro portata e vastità e per le condizioni fisico-chimiche e biologiche consentono l'esercizio della pesca professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie.
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- 4. Le acque secondarie si dividono in categoria "A", comprendente le acque prevalentemente popolate da salmonidi ed in categoria "B", comprendente le acque prevalentemente popolate da ciprinidi.
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- 5. Sono escluse dalla classificazione di cui al precedente quarto comma, le acque appartenenti ai sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l'esercizio della pesca, al fine di salvaguardare la loro destinazione primaria, è soggetto alle particolari norme di cui al successivo Titolo IV.
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- 6. Alla classificazione delle acque interne provvede la Giunta regionale, su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.
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- 7. La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustrative della classificazione stessa ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento.
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- Art. 8 (Classificazione della pesca)
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- 1. La pesca nelle acque pubbliche interne e nelle acque private comunicanti con quelle pubbliche si divide nelle seguenti classi: pesca professionale o di mestiere e pesca sportiva o dilettantistica.
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- 2. La pesca professionale è quella che viene esercitata quale attività di lavoro esclusiva o prevalente a scopo di lucro da pescatori di mestiere in forma singola e associata.
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- 3. La pesca sportiva o dilettantistica è quella che viene esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro.
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- 4. Per esercitare la pesca professionale o sportiva è fatto obbligo di munirsi della relativa licenza di pesca secondo quanto stabilito al successivo art. 9 ed essere in regola con il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in conformità con le vigenti norme in materia. Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di età inferiore ai 14 anni che esercitano la pesca con l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, purchè accompagnati da persona maggiorenne con licenza di pesca che sarà ritenuta responsabile in solido del comportamento del minore negli atti di pesca (4).
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- 5. I cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca nelle acque interne della Regione previo il solo versamento dell'importo relativo alle tasse di concessione regionale e alle soprattasse previste dalle norme regionali. Durante l'esercizio della pesca gli interessati devono essere muniti dell'attestazione del citato versamento nonché del passaporto o altro documento valido per l'accertamento della residenza all'estero. Il versamento suindicato consente l'esercizio della pesca per tre mesi.
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- 6. Coloro i quali intendono esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione nelle acque interne della Regione, devono ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato agricoltura e foreste caccia e pesca, previo parere tecnico dello stabilimento ittiogenico. L'autorizzazione regionale è rilasciata a persona nominativamente indicata e deve precisare la motivazione, la durata, le acque e le specie per le quali viene concessa nonché le modalità di pesca. Tale autorizzazione esonera dall'obbligo della licenza di pesca, ed è esente dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.
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- 7. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia, dello stabilimento ittiogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, dell'Amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, nell'esercizio delle sue funzioni, è esonerato dall'obbligo di cui ai commi precedenti, purchè munito di documento di riconoscimento dell'amministrazione di appartenenza.
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- 8. Il personale degli enti di cui al precedente settimo comma non è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, a munirsi della licenza di pesca, non è quindi dovuto, in tal caso, il pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.
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- 9. Gli addetti agli impianti di acquacoltura e ai laghetti artificiali di pesca sportiva, le cui acque sono pubbliche o comunicanti con quelle pubbliche, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli impianti e dei laghetti stessi non sono tenuti a munirsi di licenza di pesca e sono esenti dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. I titolari degli impianti di acquacoltura e dei laghetti sportivi debbono comunicare i nominativi degli addetti, con apposito elenco all'amministrazione provinciale competente per territorio e all'ufficio pesca della Regione Lazio che restituiranno una copia dell'elenco stesso, debitamente vistato. Tali elenchi dovranno essere esibiti in caso di controllo.
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- Art. 9 (Licenza di pesca)
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- 1. Possono richiedere la licenza di pesca di tipo "A" o di tipo "B" coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
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- 2. La licenza di pesca può essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età con l'assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela. In tal caso la licenza di tipo "A" è concessa con la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare può esercitare l'attività solo in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista. L'apprendistato dura fino al compimento del diciottesimo anno di età.
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- 3. Al rilascio della licenza di pesca provvede l'amministrazione provinciale del luogo di residenza del richiedente. La domanda di rilascio della licenza di pesca, indirizzata al presidente della giunta provinciale, deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e della residenza dell'interessato, nonché del tipo di licenza richiesta. Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca e le eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia di pesca a seguito delle quali l'amministrazione provinciale può rilasciare la licenza con provvedimento motivato (5).
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- 4. La residenza può essere anche comprovata a norma dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante esibizioni all'ufficio competente di documenti anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione del dato suindicato.
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- 5. Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo "A" il richiedente deve inoltre dichiarare che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa.
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- 6. Alla domanda devono essere allegati:
- a) due fotografie uguali e recenti, di cui una autenticata dal sindaco o dal notaio o da altro pubblico ufficiale;
- b) certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva prevista all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- c) attestazione del versamento relativo alla tassa e soprattassa di concessione regionale;
- d) attestazione del versamento dell'importo corrispondente al costo del libretto;
- e) marca da bollo da applicare sulla licenza;
- f) assenso dell'esercente la potestà dei genitori o la tutela per i minori di anni 18;
- g) per le licenze di tipo "A", copia della domanda di iscrizione nell'elenco di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
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- 7. La licenza di pesca ha la validità su tutto il territorio nazionale per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse previste dalle vigenti norme in materia di tassa sulle concessioni regionali.
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- 8. La licenza di tipo "A", qualora il richiedente non dimostri di essere già iscritto negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, viene rilasciata con il termine di validità di sei mesi. L'interessato, entro il termine, deve dare prova dell'avvenuta iscrizione nei suindicati elenchi, ai fini della conferma della validità della licenza per sei anni dal momento del rilascio.
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- 9. Le tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di concessioni regionali vanno corrisposte annualmente.
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- 10. La tassa e la soprattassa annuale non sono dovute qualora non si eserciti la pesca nel corso di un intero anno di validità della licenza (6).
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- 10 bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai cittadini diversamente abili, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. (6a)
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- 11. Il pescatore è tenuto ad esibire, unitamente alla licenza, le ricevute in conto corrente postale di versamento della prescritta tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.
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- 12. In caso di cambiamento di residenza l'interessato deve dare comunicazione all'amministrazione provinciale, territorialmente competente per la nuova residenza, presentando il certificato di residenza, unitamente ad una fotografia. La variazione di residenza deve essere apportata a cura dell'amministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata all'amministrazione che ha rilasciato la licenza stessa.
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- 13. L'amministrazione provinciale di nuova residenza provvederà a riportare gli estremi del pescatore nel registro di cui al successivo art. 10 ed a registrare sul medesimo le eventuali sanzioni subite.
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- 14. Il Presidente della Giunta Provinciale dispone, con atto motivato, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, la reiezione delle domande di rilascio della licenza di pesca, per la durata di un anno, nei confronti di pescatori che abbiano riportato sanzioni amministrative per tre volte, in violazione alle norme in materia di pesca.
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- Art. 10 (Registri di pescatori)
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- 1. Presso le amministrazioni provinciali sono tenuti appositi registri dei titolari di licenza di pesca, distinti per i tipi di licenza.
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- 2. Nei suddetti registri devono essere trascritti gli estremi del verbale di contestazione della violazione delle norme in materia di pesca.
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- 3. Delle violazioni deve essere fatta apposita annotazione sulla licenza di pesca a cura dell'amministrazione provinciale di residenza del trasgressore.
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- 4. Qualora il pescatore interessato non presentasse entro il termine indicato dall'amministrazione provinciale la licenza di pesca per le relative annotazioni, la licenza stessa può essere revocata. Della revoca è fatta menzione nel registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.
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- 5. Il presidente della giunta provinciale, entro quindici giorni dall'avvenuta annotazione sui registri di cui al presente articolo della terza infrazione punibile con sanzione amministrativa commessa dallo stesso pescatore, dispone, con proprio atto motivato, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca sulle acque interne, la sospensione della licenza di pesca rilasciata al trasgressore per un anno ed ordina il ritiro del documento. A tal fine il presidente della giunta provinciale invita il trasgressore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a consegnare entro quindici giorni la licenza di pesca all'amministrazione provinciale.
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- 6. In caso di inadempienza può essere revocata la licenza di pesca.
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- 7. Della revoca effettuata ai sensi del comma precedente è fatta menzione nel relativo registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.
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- 8. Non può essere rilasciata nuova licenza di pesca prima del decorso di un anno dal momento della restituzione della licenza di pesca revocata.
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- 9. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e con sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle sanzioni amministrative e al risarcimento del danno, verrà disposto dal presidente della giunta provinciale competente per territorio il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
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- Art. 11 (Strumenti e mezzi di pesca)
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- 1. L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente con gli attrezzi indicati nell'apposito elenco che il Consiglio regionale, approva con propria deliberazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su parere della commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 4.
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- 2. L'elenco deve contenere la descrizione sommaria degli attrezzi con la relativa denominazione, l'indicazione del periodo ed, eventualmente, della località in cui possono essere adoperati, le eventuali modalità d'uso, precisando, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie e le lunghezze e le altezze massime autorizzate.
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