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L.R. 28 Settembre 1982, n. 47
 
Istituzione della riserva naturale parziale "Lago di Vico".
(Abrogata dalla L.R. 24 Dicembre 2008, n. 24 )
 
 
 
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 ottobre 1982, n. 29.
 
 
 
Art. 1 - Istituzione
 
Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva naturale "Lago di Vico", compresa nel sistema parchi e riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge medesima.
 
 
Art. 2 - Perimetrazione
 
La riserva naturale "Lago di Vico" è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000 che costituisce parte integrante della presente legge.
Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso della riserva, recanti la scritta "Regione Lazio, comune di Caprarola, riserva naturale Lago di Vico" ed un simbolo, o marchio, proprio e caratteristico della riserva stessa.
 
 
Art. 3 - Classificazione
La riserva naturale "Lago di Vico", destinata a conservare e valorizzare le caratteristiche del recinto craterico del lago, in tutte le sue componenti biotiche ed abiotiche, è classificata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, "riserva naturale parziale".
 
 
Art. 4 - Gestione
 
La gestione della riserva naturale "Lago di Vico" è affidata al comune di Caprarola.
Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comune istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione della riserva stessa e definisce il personale necessario, calcolato in ragione del direttore e di un massimo di due addetti per mille ettari di territorio riservato, da assumere mediante pubblico concorso, i cui termini verranno stabiliti di concerto con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.
In caso di inadempienza od irregolarità di gestione da parte del comune, la gestione stessa sarà affidata alla Regione che potrà nominare un commissario "ad acta".
Nel momento in cui sarà istituito il parco regionale dei Monti Cimini, la riserva naturale, istituita con la presente legge, dovrà essere compresa nel perimetro del parco stesso, e la gestione della riserva attuale sarà assorbita dalla gestione che sarà prevista per il parco.
 
 
Art. 5 - Regolamento di attuazione
 
Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione della riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
 
 
Art. 6 - Direttive di utilizzazione
 
Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 9 della citata, deve altresì indicare:
a) le zone da destinare a riserva orientata;
b) le zone da destinare a riserva integrale, per biocenosi inserite in complessi maggiori o per complessi unitari superstiti;
c) i monumenti naturali;
d) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, ed i percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti tipici della riserva denominati "sentieri natura";
e) le norme per l'esercizio della pesca.
Relativamente ai sentieri natura realizzati nell'ambiente palustre e nelle zone di riserva orientata ed integrale, il regolamento di attuazione dovrà stabilire i giorni della settimana, non inferiori a tre e non superiori a cinque, in cui permettere l'accesso al pubblico.
L'ente gestore potrà altresì, per particolari motivi e sentito l'ufficio regionale per i parchi, disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.
L'ente gestore potrà altresì stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della riserva dietro pagamento di una somma, il cui ammontare verrà fissato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, e ciò al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa. In tale caso dovranno comunque essere previste particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.
L'ente gestore procederà, come primo suo atto e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad accertare la legittimità di tutti gli interventi, modificativi dello stato dei luoghi, verificatisi nel territorio della riserva, adottando e promuovendo i conseguenti provvedimenti diretti al ripristino dello stato originario.
 
 
Art. 7 - Finanziamento
 
Per la realizzazione della riserva naturale parziale "Lago di Vico" è autorizzata per l'anno finanziario 1982 la spesa di lire 250 milioni.
Detta somma sarà iscritta in termini di competenza al capitolo n. 21006 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1982 con la seguente denominazione: "Contributi per la gestione e il primo avviamento della riserva naturale parziale Lago di Vico". Alla copertura finanziaria della spesa predetta si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del capitolo n. 25842 (fondo globale) del bilancio regionale per l'esercizio 1982. Per le esigenze di cassa si provvederà ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.
Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l'altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.
Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito della riserva, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive ed al funzionamento della riserva stessa.
 
 
Art. 8 - Norme transitorie
 
Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, nel territorio della riserva naturale "Lago di Vico" sono vietate:
a) la manomissione delle caratteristiche naturali;
b) l'apertura di nuove cave e la riattivazione di quelle dimesse;
c) l'apertura di nuove strade e piste di penetrazione;
d) l'accesso ai boschi, alle rive del lago, al di fuori della viabilità ordinaria esistente, da parte di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva per i mezzi di enti e di organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari all'esercizio delle attività agricole, muniti di apposita autorizzazione rilasciata, a titolo gratuito, dall'ente gestore;
e) il campeggio e l'accensione di fuochi al di fuori delle aree esplicitamente destinate allo scopo;
f) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione ad esclusione delle opere classificate di pubblica utilità, delle opere previste dallo strumento urbanistico comunale e strettamente connesse con l'esercizio delle attività agricole e delle opere di interesse collettivo previste nello strumento medesimo;
g) l'esercizio della caccia e della uccellagione, con qualunque mezzo esercitate. Per le particolari caratteristiche ambientali delle aree esterne al perimetro della riserva ed ai fini di una effettiva tutela della fauna, il divieto è esteso all'area ricadente nel comune di Ronciglione indicata con linea tratteggiata nell'allegata cartografia scala 1:25.000. È compito dell'ente gestore della riserva l'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali indicanti il divieto.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al precedente articolo 5, l'uso delle imbarcazioni a motore a combustione interna adibite alla sorveglianza ed al soccorso effettuati da enti, associazioni ed istituzioni legalmente operanti nel settore, alla pesca professionale e ad altre attività che non pregiudichino l'equilibrio biologico del lago e l'effettiva potabilità delle sue acque, è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di parchi e di riserve naturali.
 
 
Art. 9 - Sanzioni
 
Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti, o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva, si applicano le norme previste dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
Le violazioni vengono accertate dagli organi di polizia urbana o rurale, dagli agenti giurati dell'ente gestore, da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Concorrono all'accertamento delle violazioni suddette i collaboratori volontari per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61, modificata dalla legge regionale 4 aprile 1979, n. 21.
La sanzione amministrativa minima applicabile per le violazioni alla legge istitutiva o al regolamento di attuazione è stabilita in L. 50.000, raddoppiate in caso di recidività.
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.
 
 
Art. 10 - Norme particolari
 
Al fine di salvaguardare l'equilibrio biologico del Lago di Vico, nonché di tutelare l'effettiva potabilità delle acque, nell'intero bacino del lago è fatto divieto di utilizzazione di natanti la cui propulsione è assicurata da motori a combustione interna.
È fatta eccezione al divieto di cui al precedente comma per le imbarcazioni a motore a combustione interna adibite a servizi di pubblica utilità o di interesse pubblico il cui uso sarà disciplinato dal regolamento di attuazione della riserva previsto al precedente articolo 5.
 
 
Art. 11 - Norme finali
L'ente gestore è autorizzato con la presente legge a stipulare convenzioni, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva.
 
 

 
L.R. 22 Maggio 1985, n. 81
 
Modificazione alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 47: "Istituzione della riserva naturale parziale Lago di Vico".
(Abrogata dalla L.R. 24 Dicembre 2008, n. 24)
 
 
 
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 Giugno 1985, n. 16
 
 
 
Art. 1
 
L'articolo 10 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 47 concernente "Istituzione della riserva naturale parziale Lago di Vico" è sostituito dal seguente:
Art. 10.
Norme particolari
Al fine di salvaguardare l'equilibrio biologico del Lago di Vico, nonché di tutelare l'effettiva potabilità delle acque, nell'intero bacino del lago è fatto divieto di utilizzazione di natanti la cui propulsione è assicurata da motori a combustione interna.
È fatta eccezione al divieto di cui al precedente comma per le imbarcazioni a motore a combustione interna adibite a servizi di pubblica utilità o di interesse pubblico il cui uso sarà disciplinato dal regolamento di attuazione della riserva previsto al precedente articolo 5.
 
 
Art. 2
 
All'articolo 8 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 47 è aggiunto il seguente comma:
"Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al precedente articolo 5, l'uso delle imbarcazioni a motore a combustione interna adibite alla sorveglianza ed al soccorso effettuati da enti, associazioni ed istituzioni legalmente operanti nel settore, alla pesca professionale e ad altre attività che non pregiudichino l'equilibrio biologico del lago e l'effettiva potabilità delle sue acque, è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di parchi e di riserve naturali."
 
Art. 3
 
È abrogata la legge regionale 8 febbraio 1985, n. 14 relativa a: Modificazioni alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 47 concernente "Istituzione della riserva naturale parziale Lago di Vico".